Brevettare un’idea: è possibile? in che modo?

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Brevettare un’idea: è possibile? in che modo?

Brevettare un'idea

Nell’era dell’innovazione e della tecnologia, l’importanza di proteggere le proprie idee è più cruciale che mai. Il brevetto rappresenta uno strumento fondamentale in quanto, ove conseguito, garantisce veri e propri diritti di esclusiva.

Ma cosa significa realmente brevettare un’idea? Si può brevettare un’idea? Quali sono i passaggi da seguire per ottenere il brevetto?

Questo articolo fornisce delle linee guida alla brevettazione in Italia, offrendo una panoramica utile sia per gli inventori di professione sia per coloro che si avvicinano per la prima volta al mondo dell’inventiva.

Cosa significa brevettare un’idea?

In primis è bene chiarire che, ai fini della tutela brevettuale, l’idea in sé non è brevettabile in quanto avente contenuto astratto: occorre che l’idea si concretizzi in qualcosa di materiale e tangibile, un’invenzione.

Brevettare un’invenzione significa ottenere su di essa un diritto di esclusiva della durata di 20 anni a condizione che ricorrano determinati requisiti previsti dalla normativa in materia.

Il diritto di esclusiva derivante dal brevetto consente al titolare di impedire ad altri di fabbricare, usare, importare e vendere prodotti (o procedimenti) coperti dalla privativa brevettuale, tenuto conto del territorio ove quest’ultima è efficace.

Quando un’idea è brevettabile?

Un’idea, se concretizzatasi in un prodotto o in un procedimento, è brevettabile come invenzione quando soddisfa quattro requisiti: novità, attività inventiva, industrialità e liceità.

  1. Novità: un’invenzione è considerata nuova se non è già inclusa nello stato della tecnica, ossia in quell’insieme di conoscenze rese accessibili al pubblico, in Italia e all’estero, prima della data di deposito della domanda di brevetto dinanzi all’Ufficio competente.
  2. Attività inventiva: l’invenzione deve consentire il raggiungimento di una soluzione nuova a un problema non ancora risolto, senza il ricorso a procedimenti ovvi o già noti al tecnico del settore a cui l’invenzione appartiene.
  3. Industrialità: un’invenzione deve essere tecnicamente realizzabile, applicabile e riproducibile in qualsiasi campo dell’industria.
  4. Liceità: l’attuazione dell’oggetto di un’invenzione non deve essere contraria al buon costume, all’ordine e alla salute pubblica.

È fondamentale mantenere la massima segretezza sul prodotto o procedimento che si intende brevettare fino al deposito della relativa domanda, evitando ogni possibile sua predivulgazione al pubblico idonea a rendere nullo il brevetto.

Come brevettare un’idea?

Prima di presentare una domanda di brevetto è consigliabile (non obbligatorio) effettuare una preliminare ricerca brevettuale per verificare lo stato della tecnica.

Ai fini della brevettazione occorre, quindi, seguire una procedura disciplinata dalla normativa in materia e suddivisa in specifiche fasi.

Nel caso di brevettazione a livello nazionale, con efficacia solo in Italia, l’iter e le relative tempistiche sono le seguenti:

  1. Stesura del testo brevettuale e deposito della domanda di brevetto: la stesura di un testo brevettuale comprende la descrizione del prodotto o procedimento, oggetto dell’invenzione, e le rivendicazioni (claims), ossia le caratteristiche tecnico-funzionali relativamente alle quali si chiede la tutela. Una volta definito il testo, lo si deposita -eventualmente correlato di appositi disegni- presso l’Ufficio competente (UIBM – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).
  2. Esame preliminare della domanda di brevetto da parte dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
  3. Trasmissione della domanda all’European Patent Office (EPO) per la stesura del rapporto di ricerca: l’Ufficio Italiano trasmette il fascicolo completo agli specialisti del settore tecnico di appartenenza dell’Ufficio Brevetti Europeo per la valutazione dei requisiti di brevettabilità.
  4. Emissione del rapporto di ricerca: entro circa 9 mesi dal deposito, il titolare della domanda riceve il Rapporto di Ricerca, contenente i documenti considerati anticipatori e/o di rilievo in relazione all’invenzione, unitamente all’Opinione scritta di brevettabilità, ovvero una dichiarazione motivata relativamente alla novità, attività inventiva ed applicazione industriale dell’invenzione in esame.
  5. Risposta al rapporto di ricerca e all’opinione scritta di brevettabilità’: il titolare della domanda, entro un termine prestabilito, deve rispondere alle osservazioni dell’Ufficio, apportando eventualmente modifiche alla documentazione depositata e/o fornendo contro-argomentazioni utili per superare le eccezioni e le eventuali carenze evidenziate dal rapporto di ricerca e dall’opinione scritta di brevettabilità’.
  6. Eventuale estensione all’estero: entro 12 mesi decorrenti dal deposito della domanda si può estendere all’Estero la protezione del brevetto usufruendo del regime di priorità.
  7. Esame sostanziale della domanda da parte dell’Ufficio italiano: l’Esaminatore dell’UIBM valuterà quindi la concessione o il rifiuto della domanda sulla base della documentazione disponibile, ovvero:
  • il deposito iniziale;
  • il rapporto di ricerca, con allegata l’opinione scritta di brevettabilità;
  • gli eventuali emendamenti e/o le contro-argomentazioni presentate dal titolare della domanda, unitamente alla risposta al rapporto di ricerca.
  1. Pubblicazione della domanda di brevetto: la domanda di brevetto rimane segreta per 18 mesi, dopodiché l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi dispone l’accesso al pubblico della documentazione, pubblicandola sulla Gazzetta Ufficiale in modo che sia accessibile a tutti.
  2. Concessione del brevetto: entro un massimo di 36 mesi la domanda di brevetto giungerà a concessione o verrà respinta dall’Ufficio con possibilità, in tal caso, di ricorrere contro la decisione di rigetto entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.
  3. Mantenimento del brevetto: a decorrere dal quinto anno dal deposito, dovranno essere corrisposte le tasse annuali per il mantenimento in vita del brevetto fino alla sua scadenza (ventesimo anno).

*****

Il brevetto è un asset immateriale di grande importanza, uno strumento che consente di valorizzare le invenzioni e di tutelarle in caso di atti di contraffazione ad opera di terzi non autorizzati.

Comprendere appieno i requisiti per una valida brevettazione, nonché l’articolata procedura per ottenere un brevetto d’invenzione, è essenziale per poter usufruire tempestivamente e con successo della tutela conferita dalla proprietà industriale.

Con le giuste strategie e supporto tecnico-legale, è possibile proteggere la forma o le forme di realizzazione delle proprie idee, valorizzandole e sfruttandole economicamente.

Se sei interessato ad approfondire il tema, contattaci per ricevere una consulenza brevetti personalizzata. Siamo a tua disposizione per valutare se vi siano i presupposti per una valida brevettazione o per ricorrere, in alternativa, ad altri strumenti di tutela riconosciuti dalla legge.

Lecce e Calciati Srl è un’azienda specializzata nella consulenza tecnico-legale in materia di marchi e brevetti, design e diritti di proprietà industriale e intellettuale che, con una vasta esperienza nel settore, offre soluzioni personalizzate per le esigenze dei propri clienti.

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