Con il processo di globalizzazione che appare oramai irrefrenabile, il rischio di subire una violazione dei propri diritti di proprietà industriale è più concreto che mai.
La contraffazione può essere attuata in modi diversi (pubblicizzando, producendo, commercializzando, importando o impiegando prodotti o servizi coperti da un titolo di proprietà industriale senza l’autorizzazione del titolare).
Tuttavia il risultato è il medesimo: un grave danno economico e d’immagine, accentuato negli ultimi anni a causa della diffusione del fenomeno via internet e che può essere evitato con l’adozione di misure adeguate. Tali misure vanno oltre la registrazione o la brevettazione.
Il titolare di un diritto di proprietà industriale può, ad esempio, impedire l’uso altrui di un brevetto, marchio o altro titolo di proprietà industriale che sia uguale o simile al proprio, qualora sussista un rischio di confusione tra i consumatori. In caso di contraffazione di marchio, brevetto o altro titolo di proprietà industriale, le facoltà di cui il titolare può disporre comprendono la contestazione stragiudiziale, i provvedimenti d’urgenza ottenibili dai Tribunali competenti per bloccare la condotta illecita, le azioni finalizzate al riconoscimento dell’esclusiva e al risarcimento danni, nonché la tutela e la sorveglianza doganale in ambito UE. Un attento monitoraggio dei mercati d’interesse, unito all’uso delle più recenti tecniche anti-contraffazione (etichette o contrassegni non riproducibili, ologrammi, codici speciali di identificazione, segni criptati per verificare la genuinità dei prodotti - confezioni - marchi, strumenti elettronici di certificazione e tracciabilità della provenienza, etc.), nonché un’azione tempestiva nelle sedi competenti a tutela dei propri diritti, può certamente contrastare il fenomeno della contraffazione e ridurre il rischio di subire un atto lesivo dei propri titoli di proprietà industriale.
Tuttavia il risultato è il medesimo: un grave danno economico e d’immagine, accentuato negli ultimi anni a causa della diffusione del fenomeno via internet e che può essere evitato con l’adozione di misure adeguate. Tali misure vanno oltre la registrazione o la brevettazione.
Il titolare di un diritto di proprietà industriale può, ad esempio, impedire l’uso altrui di un brevetto, marchio o altro titolo di proprietà industriale che sia uguale o simile al proprio, qualora sussista un rischio di confusione tra i consumatori. In caso di contraffazione di marchio, brevetto o altro titolo di proprietà industriale, le facoltà di cui il titolare può disporre comprendono la contestazione stragiudiziale, i provvedimenti d’urgenza ottenibili dai Tribunali competenti per bloccare la condotta illecita, le azioni finalizzate al riconoscimento dell’esclusiva e al risarcimento danni, nonché la tutela e la sorveglianza doganale in ambito UE. Un attento monitoraggio dei mercati d’interesse, unito all’uso delle più recenti tecniche anti-contraffazione (etichette o contrassegni non riproducibili, ologrammi, codici speciali di identificazione, segni criptati per verificare la genuinità dei prodotti - confezioni - marchi, strumenti elettronici di certificazione e tracciabilità della provenienza, etc.), nonché un’azione tempestiva nelle sedi competenti a tutela dei propri diritti, può certamente contrastare il fenomeno della contraffazione e ridurre il rischio di subire un atto lesivo dei propri titoli di proprietà industriale.
Le nostre competenze
- Pareri in materia di atti di contraffazione di privative industriali e copyright e sulla strategia difensiva più opportuna.
- Consulenza e assistenza nei contenziosi giudiziali e stragiudiziali in materia di contraffazione di privativa industriale e di concorrenza sleale.