Denominazioni sociali traenti origine dallo stesso acronimo: è concorrenza sleale se la scelta mira ad ingenerare nella clientela l’idea di una continuità delle prestazioni offerte
Nella sentenza n. 11224 depositata il 29 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ai fini della tutela della ditta o della denominazione sociale accordata dagli artt. 2564 e 2567 cod. civ., quando si deduca il pericolo di confusione per l’uso fattone da altro imprenditore, così come ai fini della tutela ex art. 2598, n. 1, cod. civ. quando tale uso integri altresì concorrenza sleale, è sufficiente che si verifichi una situazione potenzialmente pregiudizievole e, cioè, la virtuale possibilità di confusione tra le ditte e le denominazioni sociali di due imprenditori”.
Cit. Marche e Brevetti Web