“Brexit” e mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale

Approvato dalla Camera il “Testo Unico del Vino”
22 Settembre 2016
Accesso condizionato al “Patent box” per i marchi d’impresa in corso di registrazione o oggetto di procedimento di opposizione
29 Settembre 2016
Show all

“Brexit” e mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale

Il recente referendum Britannico in tema di “Brexit” e l’esito ormai noto dello stesso suscitano molteplici spunti di riflessione. Tra i tanti profili da considerare, non si può omettere di valutare quello concernente il mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale, nell’ambito della riflessione più vasta relativa all’incidenza sul mercato unico tout court.

Le potenziali implicazioni del voto del Regno Unito sulla Brexit sono state oggetto di riflessione il 7 luglio 2016, quando esperti di diversi Paesi si sono riuniti per discutere circa lo stato di attuazione del brevetto unitario. Si è trattato di un’occasione per fornire rassicurazioni, posta l’importanza del sistema per le imprese. Il Presidente dell’EPO ha precisato che l’esito del referendum non dovrebbe avere impatto sulla membership continua del Regno Unito nell’Organizzazione europea dei brevetti e che svariate ragioni fanno propendere per una ratifica dell’Accordo UPC (Unified Patent Court) da parte del Regno Unito, salvaguardando, così, anche l’aspetto relativo alla tutela del brevetto davanti a un Tribunale unificato. Si tratta, tuttavia, ancora di auspici, posta la necessità di un accordo politico. Ma l’assenza del Regno Unito avrebbe senz’altro un peso significativo.

Con riguardo ai marchi, se il Regno Unito dovesse uscire dal sistema unitario del marchio, le ripercussioni sarebbero di non poco momento. Oltre all’evidente danno, in termini economici, per le imprese, costrette a provvedere a registrazioni ad hoc di marchi nazionali, si determinerebbero problemi di protezione del marchio unitario di ordine inverso rispetto a quelli che hanno caratterizzato il sistema ogni volta che si è assistito all’ingresso di nuovi Stati membri.
Ma ci si augura che anche questo problema possa essere superato dalla reciproca volontà politica di salvaguardare il marchio dell’Unione, nonostante il risvolto paradossale del mantenimento del mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale, sia per il brevetto sia per il marchio unitario.

Con riferimento alla creazione di un quadro globale per il diritto d’autore nel mercato unico digitale, occorre evitare che l’Europa resti «un mosaico di mercati online nazionali» e incentivare i cittadini europei ad acquistare opere o servizi protetti dal diritto d’autore in altri Stati membri. In questa prospettiva, la creazione di un codice europeo del diritto d’autore, che vada oltre l’attuale livello di armonizzazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, potrebbe essere la soluzione più adatta, posto che per taluni aspetti sussistono tuttora differenze significative tra le normative dei vari Stati membri, che possono ostacolare lo sviluppo del mercato unico, come in tema di paternità delle opere cinematografiche o audiovisive e in relazione ai trasferimenti dei relativi diritti. Queste differenze tra le normative nazionali rendono più complesso, ad esempio, lo sviluppo di licenze transfrontaliere o paneuropee.

In definitiva, gli effetti più evidenti della Brexit potrebbero registrarsi, nell’ambito del mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale, nei casi in cui sia stato previsto un titolo unitario sulla base dell’art. 118 del TFUE, come per il marchio e, dopo lungo e complesso iter, per il brevetto.

In tema di diritto d’autore, sebbene non esista, allo stato, un titolo unico, l’armonizzazione delle legislazioni nazionali ha comunque avuto un ruolo determinante per agevolare la circolazione delle opere dell’ingegno. Il processo di ravvicinamento, tuttavia, non può essere considerato ancora concluso e se il Regno Unito non proseguirà nella direzione degli Stati membri, le differenze di disciplina potrebbero costituire ostacoli significativi per la circolazione delle opere dell’ingegno, anche in considerazione della necessità di riconoscere sempre più tutela ai diritti fondamentali della persona.

Cit. Marchi e Brevetti Web