Coesistenza pacifica di marchi: è necessaria la prova dell’insussistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico di riferimento

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Coesistenza pacifica di marchi: è necessaria la prova dell’insussistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico di riferimento

Coesistenza pacifica di marchi: è necessaria la prova dell’insussistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico di riferimento 

Con la sentenza del 30 giugno 2015 (causa T‑489/13), il Tribunale UE ha precisato che, sebbene spetti al titolare del marchio controverso, nel corso del procedimento dinanzi all’UAMI riguardante gli impedimenti relativi alla registrazione, dimostrare che la coesistenza col marchio anteriore si fondava sull’insussistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico di riferimento tra il marchio da esso fatto valere e il marchio anteriore su cui si fonda la domanda di dichiarazione di nullità, questi ha la facoltà di procedere a tale dimostrazione adducendo un insieme di indizi in tal senso.

A tale riguardo, sono particolarmente pertinenti gli elementi attestanti la conoscenza di ciascuno dei marchi di cui trattasi da parte del pubblico di riferimento prima della data di deposito della domanda di registrazione del marchio controverso.

Inoltre, nei limiti in cui dalla giurisprudenza risulta che la coesistenza di due marchi deve essere sufficientemente lunga per poter influire sulla percezione del consumatore pertinente, la durata della coesistenza costituisce altresì un elemento essenziale.

Si deve altresì rilevare che qualsiasi argomento vertente sulla coesistenza implica previamente la dimostrazione, da un lato, dell’identità dei marchi anteriori con i marchi in conflitto e, dall’altro, dell’uso effettivo del marchio di cui la ricorrente si avvale nel territorio pertinente.

Inoltre, nei limiti in cui si può tenere conto solo di una coesistenza pacifica tra i marchi di cui trattasi, l’esistenza di un contenzioso tra i titolari dei marchi anteriori impedisce che la coesistenza sia presa in considerazione.

Cit. Marche e Brevetti Web