Brevetto europeo con effetto unitario: la Corte di Giustizia ha respinto i ricorsi presentati dalla Spagna

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Brevetto europeo con effetto unitario: la Corte di Giustizia ha respinto i ricorsi presentati dalla Spagna

Brevetto europeo con effetto unitario: la Corte di Giustizia ha respinto i ricorsi presentati dalla Spagna

Con le due sentenze del 5 maggio 2015 (causa C-146/13 e causa C-147/13), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha respinto i ricorsi presentati dalla Spagna contro i regolamenti (UE) n. 1257/2012 e n. 1260/2012 di attuazione della cooperazione rafforzata per l’istituzione di una tutela brevettuale unitaria.

Di fronte alla domanda di annullamento dei due regolamenti da parte della Spagna, l’avvocato generale Yves Bot, nella sue conclusioni, aveva proposto alla Corte di Giustizia di respingere i ricorsi in questione.

Il sistema attuale di protezione dei brevetti europei è disciplinato dalla Convenzione sul brevetto europeo – CBE (firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973 ed entrata in vigore il 7 ottobre 1977). Tale convenzione prevede che i brevetti europei producano, in ciascuno degli Stati contraenti per i quali sono concessi, gli stessi effetti e siano soggetti allo stesso regime dei brevetti nazionali concessi in tale Stato.

Il legislatore europeo ha voluto, recentemente, conferire al brevetto europeo una tutela unitaria ed istituire un tribunale unificato in tale settore. È stato così emanato il cd. “pacchetto brevetto unitario” che comprende – oltre all’accordo sull’istituzione di un Tribunale unificato dei brevetti, firmato il 19 febbraio 2013 – i due regolamenti (approvati a dicembre 2012 con la procedura della cooperazione rafforzata) che disciplinano appunto il brevetto europeo con effetto unitario:

• il regolamento (UE) 17 dicembre 2012, n. 1257/2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria,

• ed il regolamento (UE) 17 dicembre 2012, n. 1260/2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile.

Per quanto concerne la creazione di una tutela brevettuale unitaria (regolamento n. 1257/2012), la Spagna nel relativo ricorso:

– ha contestato la legittimità, rispetto al diritto dell’Unione Europea, del procedimento amministrativo che precede la concessione di un brevetto europeo, sostenendo che tale procedimento è sottratto a un controllo giurisdizionale che consenta di garantire la corretta ed uniforme applicazione del diritto UE e la tutela dei diritti fondamentali, con conseguente lesione del principio della tutela giurisdizionale effettiva;

– ha affermato che l’articolo 118, primo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea – TFUE, relativo alla protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell’Unione Europea, non costituisce la base giuridica appropriata per l’adozione del regolamento;

– ha contestato l’attribuzione agli Stati membri partecipanti, che agiscono nel quadro del comitato ristretto del consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti, della competenza a fissare il livello delle tasse di rinnovo e a definire la loro quota di distribuzione.

Nella sentenza (causa C-146/13), la Corte di Giustizia, nel respingere il ricorso della Spagna, ha osservato quanto segue:

– il regolamento (UE) n. 1257/2012 non ha lo scopo di fissare, anche solo parzialmente, le condizioni di concessione dei brevetti europei, che sono disciplinate unicamente dalla CBE, e non accorpa il procedimento di concessione dei brevetti europei previsto dalla CBE nel diritto dell’Unione Europea.
Il regolamento si limita, da un lato, a stabilire le condizioni alle quali un brevetto europeo precedentemente concesso dall’Ufficio europeo dei brevetti ai sensi della CBE può, su richiesta del suo titolare, vedersi conferire un effetto unitario e, dall’altro, a definire tale effetto unitario;

– la tutela brevettuale unitaria è atta a prevenire divergenze in termini di tutela brevettuale negli Stati membri partecipanti e, pertanto, mira ad una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nel territorio di tali Stati;

– secondo il TFUE, spetta agli Stati membri adottare tutte le misure di diritto interno necessarie per l’attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione Europea. Sono necessariamente gli Stati membri partecipanti, e non la Commissione o il Consiglio, a dover adottare tutte le misure necessarie ai fini dell’esecuzione di tali compiti, dato che l’Unione, diversamente dagli Stati membri, non è parte della CBE. Il legislatore dell’Unione non ha delegato agli Stati membri partecipanti, né all’Ufficio europeo dei brevetti, competenze di esecuzione che spetterebbero propriamente ad esso ai sensi del diritto UE.

Per quanto concerne il regime linguistico (regolamento n. 1260/2012), la Spagna ha ritenuto sussistente la violazione del principio di non discriminazione fondata sulla lingua, dato che, a suo parere, il regolamento istituisce, per il brevetto europeo con effetto unitario (BEEU), un regime linguistico che lede i soggetti la cui lingua non rientra tra le lingue ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti.

A tale argomento la Corte di Giustizia ha così risposto (causa C-147/13):

Sebbene nel regolamento (UE) n. 1260/2012 vi sia un trattamento differenziato delle lingue ufficiali dell’Unione Europea, tale regolamento ha un obiettivo legittimo, ossia quello di creare un regime di traduzione semplice e uniforme per il BEEU e di agevolare in tal modo l’accesso alla tutela offerta dal brevetto, in particolare per le piccole e medie imprese. Infatti, la complessità ed i costi particolarmente elevati che caratterizzano l’attuale sistema di tutela del brevetto europeo costituiscono un ostacolo alla tutela brevettuale nell’Unione e producono effetti negativi sulla capacità di innovazione e di competitività delle imprese dell’Unione, in particolare delle piccole e medie. Il regime linguistico istituito dal regolamento rende più facile, meno costoso e giuridicamente più sicuro l’accesso al BEEU ed al sistema brevettuale in generale. Viene comunque garantito il necessario equilibrio tra gli interessi di coloro che richiedono il brevetto europeo con effetto unitario e quelli degli altri operatori economici relativamente all’accesso alle traduzioni dei documenti che concedono diritti o ai procedimenti che coinvolgono diversi operatori economici, e ciò mediante l’istituzione di vari meccanismi (in particolare, un regime di compensazione per il rimborso dei costi di traduzione, un periodo transitorio fino a quando sarà disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione un sistema di traduzione automatica di alta qualità e la traduzione integrale del BEEU per gli operatori sospettati di contraffazione in caso di controversia).

Cit. Marche e Brevetti Web