Il pacchetto depenalizzazione interviene anche nella legge sul diritto d’autore

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Il pacchetto depenalizzazione interviene anche nella legge sul diritto d’autore

Il pacchetto depenalizzazione interviene anche nella legge sul diritto d’autore

Con l’approvazione del pacchetto depenalizzazioni di cui ai decreti legislativi 15 gennaio 2016, n. 7 e n. 8, pubblicati nella G.U. n. 17 del 22 gennaio 2016 ed in vigore dal 6 febbraio 2016, sono state depenalizzate diverse fattispecie di reato previste sia dal codice penale che da altri provvedimenti normativi, tra i quali figura anche la legge sul diritto d’autore (L. n. 633 del 22 aprile 1941).

Il decreto legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione”, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67) ha depenalizzato e trasformato in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è stabilita la sola pena della multa o dell’ammenda previsti al di fuori del codice penale, nonché alcuni reati presenti nel codice penale, con esclusione dei reati previsti dalla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ambiente territorio e paesaggio, sicurezza pubblica, giochi d’azzardo e scommesse, armi, elezioni e finanziamento ai partiti.

Tra gli illeciti depenalizzati disciplinati in testi di legge diversi dal codice penale figurano:

  • il noleggio abusivo o concessione in uso a qualunque titolo, di originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore (art. 171-quater, lett. a, L. n. 633/1941) e
  • la copia abusiva su supporti audio-video di opere musicali, cinematografiche e delle altre prestazioni artistiche previste dall’art. 80 della legge sul diritto d’autore (art. 171-quater, lett. b, L. n. 633/1941).

L’art. 4 del D.Lgs. n. 8 del 2016, in ordine alle sanzioni amministrative accessorie, ha inoltre disposto che:

In caso di reiterazione specifica delle violazioni sopra indicate, l’autorità amministrativa competente, con l’ordinanza ingiunzione, applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della concessione, della licenza, dell’autorizzazione o di altro provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività da un minimo di dieci giorni ad un massimo di tre mesi.
Allo stesso modo provvede il giudice con la sentenza di condanna qualora sia competente, ai sensi dell’articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a decidere su una delle violazioni indicate.
In caso di reiterazione specifica, non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Cit. Marchi & Brevetti Web