PMI innovative e Patent Box: le modifiche approvate dalla Camera

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PMI innovative e Patent Box: le modifiche approvate dalla Camera

17 Marzo 2015

PMI innovative e Patent Box: le modifiche approvate dalla Camera

È passato all’esame del Senato il disegno di legge di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti” (c.d. Investment compact). Il decreto dovrà essere convertito entro il 25 marzo 2015.

Il disegno di legge riguarda anche gli incentivi per gli investimenti.

L’articolo 4 introduce e disciplina la categoria delle “piccole e medie imprese innovative”, che possono accedere ad alcune semplificazioni, agevolazioni ed incentivi attualmente riservati alle startup innovative dalla legislazione vigente.

Tra le modifiche più rilevanti si segnalano:

  1. con riferimento alla definizione si richiede alle PMI innovative (ossia le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro), di essere società di capitali, costituite anche in forma cooperativa.
    Si richiede inoltre all’impresa che le proprie azioni non siano quotate su un mercato regolamentato.
    Con riguardo al requisito del volume di spesa in ricerca e sviluppo, si inserisce accanto a questi ultimi anche l’innovazione, escludendo dal calcolo dello stesso non solo le spese per l’acquisto ma anche quelle per la locazione di beni immobili ed includendo in esso le spese per acquisto di tecnologia ad alto contenuto innovativo.
  2. Per quel che concerne le agevolazioni fiscali per le PMI innovative:
    con riguardo agli incentivi fiscali in favore di persone fisiche e persone giuridiche che intendono investire nel capitale sociale delle PMI innovative, si specifica che essi si applicano solo alle PMI innovative che operano sul mercato da meno di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale.
    Per le PMI innovative che operano sul mercato da più di 7 anni dalla prima vendita commerciale i predetti incentivi fiscali si applicano qualora le PMI presentino un piano di sviluppo dei prodotti, servizi o processi nuovi nel settore interessato.
    Si specifica inoltre che il piano di sviluppo è valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell’associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico (comma 9-bis).
    Si precisa infine che l’efficacia delle disposizioni relative alle agevolazioni per le PMI innovative che operano sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, richiesta dal MISE (comma 12-ter).

Una modifica significativa, tra quelle approvate durante l’esame parlamentare, concerne inoltre la raccolta di capitali mediante offerte condotte su portali on line, applicabile a PMI innovative e start-up innovative (lettera c-bis) del comma 4).
In particolare, si istituisce una modalità alternativa, rispetto all’ordinaria disciplina civilistica e finanziaria, per la sottoscrizione e la circolazione di quote di start up innovative e PMI innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata.

Nel corso dell’esame parlamentare sono inoltre state inserite disposizioni (i commi 11-bis e 11-ter), che estendono la definizione e le agevolazioni previste per le start up innovative. In particolare:

  • si amplia il requisito relativo alla costituzione della start up innovativa (mentre prima l’impresa doveva essere costituita da non più di 48 mesi, adesso da non più di 60 mesi);
  • si estende fino al quinto anno (prima era il quarto) dopo l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese l’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo, dei diritti di segreteria e dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio.

Sono inoltre introdotti (comma 10-bis) alcuni requisiti di forma per l’atto costitutivo delle start up innovative e degli incubatori certificati.

L’articolo 5 modifica la disciplina del regime opzionale di tassazione agevolata, nella misura del 50 per cento, dei redditi derivanti dall’utilizzo e/o dalla cessione di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (c.d. patent box), introdotta dalla legge di stabilità 2015.
In primo luogo i marchi commerciali sono inclusi tra le attività immateriali per le quali viene riconosciuto il beneficio fiscale.
Viene inoltre ampliato il campo di applicazione oggettiva del patent box, includendo, entro limiti prestabiliti, le attività di valorizzazione della proprietà intellettuale gestite e sviluppate in outsourcing e con le società del gruppo.

Infine, durante l’esame in sede parlamentare, la norma è stata modificata al fine di rendere rinnovabile l’opzione per il predetto regime agevolato (c.d. Patent Box).

Cit. Marchi e Brevetti Web