Diritti digitali: è reato la vendita di Playstation modificate per leggere anche videogames “masterizzati”

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Diritti digitali: è reato la vendita di Playstation modificate per leggere anche videogames “masterizzati”

Diritti digitali: è reato la vendita di Playstation modificate per leggere anche videogames “masterizzati”

Secondo la Corte di Cassazione – sentenza 25 maggio 2015, n. 21621, pronunciata dalla terza sezione penale – rientrano nella previsione penale di cui all’art. 171-ter, comma f-bis) della L. n. 633 del 1941, indistintamente tutti i congegni principalmente finalizzati a rendere possibile l’elusione delle misure di protezione di cui all’art. 102-quater della legge sul diritto d’autore.

La Cassazione ricorda che “la norma in questione – introdotta dal D.Lgs. n. 68 del 2003 proprio per venire incontro alle convenzioni internazionali ed alla normativa comunitaria – rispose ad una chiara scelta legislativa da parte del legislatore di chiarire la sanzionabilità in sede penale di condotte, qual è quella di cui all’odierno decidere, in cui si rinvenivano delle consolle per videogiochi destinate alla vendita dopo essere state sottoposte a delle modifiche (per lo più operate mediante l’introduzione di un microchip all’interno) atte a consentire di leggere anche dei supporti contenenti giochi copiati dagli originali con violazione del diritto d’autore.”.

(…)

“Alle modifiche in questione – nel solco delle pronunce ricordate – deve essere riconosciuta necessariamente la prevalente finalità di eludere le misure di protezione indicate dall’art. 102-quater in considerazione di una serie di elementi ricorrenti quali il modo in cui le consolle sono importate, vendute e presentate al pubblico, la maniera in cui le stesse sono configurate, la destinazione essenzialmente individuabile nell’esecuzione di videogiochi, come confermata dai documenti che accompagnano il prodotto e, non ultimo, il fatto che alcune unità, quali tastiera, mouse e video, non sono fornite originariamente e debbono eventualmente essere acquistate a parte.

Le Playstation2, in altri termini, come consolle analoghe e di altre marche, di precedenti e successive generazioni, se hanno anche funzioni comuni ai personal computer (quali il collegamento on line l’ascolto di musica o la visione di film) conservano innegabilmente la loro funzione principale, se non esclusiva, di consolle per videogiochi.

L’individuazione della finalità prevalente delle modifiche consente, dunque, di poter affermare che rientrano nell’ambito della previsione penale indistintamente tutti i congegni principalmente finalizzati – come i ricordati microchip – a rendere possibile l’elusione delle misure di protezione di cui all’art. 102-quater.

Non sussiste, dunque, da parte della Corte territoriale, che ha fatto buon governo dei principi di diritto affermati da questa Corte regolatrice in materia, la violazione di legge lamentata”.

Cit. Marche e Brevetti Web